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visite a domicilio per interventi sulla tua caldaia

CONTATTI

I responsabili dell’impianto, dopo aver assolto l’annuale obbligo di manutenzione ordinaria come previsto dal D.Lgs 192/2005 e successive modifiche e dal DPR 74/2013, debbono dichiarare, con cadenza biennale o quadriennale alla società subappaltatrice, l’ avvenuta manutenzione in base alle seguenti modalità:

1. Avvalendosi della collaborazione di un manutentore abilitato ai sensi della legge 46/90 che, dopo aver provveduto alle singole operazioni di manutenzione ed alla determinazione del rendimento di combustione provvederà a compilare l’allegato G ), inviarlo alla società subappaltatrice e ad a rilasciare il Bollino Blu oltre al costo previsto per la manutenzione;

2. Autodichiarare lo stato della manutenzione del proprio impianto con i dati riportati sull’apposito allegato G, compilato dal manutentore abilitato ai sensi della legge 46/90. L’allegato G, in questo caso va inviato secondo le modalità specificate alla società subappaltatrice secondo le modalità specificate unitamente al versamento del bollettino per il Bollino Blu.

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Controlli: verifiche, avvisi e responsabilità

I controlli della società subappaltatrice, sono a campione e senza onere sugli impianti dichiarati, e sistematici e a pagamento sugli impianti non autodichiarati. I primi sono eseguiti con la finalità di verificare la veridicità delle dichiarazioni, i secondi per ricordare l’obbligo di procedere all’effettiva manutenzione e/o all’autodichiarazione.
La visita a domicilio da parte dei tecnici della società subappaltatrice è annunciata all’utente con almeno 20 giorni d’anticipo mediante una apposita raccomandata su cui è indicato il giorno e la fascia oraria della visita. Qualora l’utente non sia disponibile alla data indicata può contattare il numero verde indicato per concordare un nuovo appuntamento. Se la mancata visita è imputabile all’utente, la società subappaltatrice gli addebiterà un costo a titolo di rimborso spese e la verifica sarà effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso. Si provvederà, invece, a comunicare al Comune di Roma per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità, i soggetti che per loro responsabilità si siano resi indisponibili anche alla seconda visita.

A controllo eseguito viene rilasciato al responsabile dell’impianto una copia del documento di verifica.


! Importante
Si ricorda che dal 01 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014. Pertanto, tutti gli impianti termici devono essere obbligatoriamente dotati del nuovo Libretto di Impianto per la Climatizzazione invernale ed estiva.

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